In quali casi è possibile l’evacuazione
dei fumi a parete anziché a tetto
Le risposte nel D.Lgs. n°102/2014
IIl D.Lgs. n°102/2014 ha modificato nuovamente le
norme sull’obbligo dello scarico a tetto previste dal DPR 412/1993 all’art.5
c.9 e seguenti.
A partire dal
19 luglio 2014 possono quindi scaricare a parete:
1. GENERATORI A GAS A CAMERA STAGNA CON RENDIMENTO UTILE MAGGIORE O UGUALE A
90+2logPn (caldaia a tre stelle) in caso di sostituzione di generatori
già esistenti che scaricavano precedentemente a parete o in canna fumaria
collettiva ramificata.
2. GENERATORI A GAS A CONDENSAZIONE ECOLOGICI (APPARTENENTI ALLA CLASSE 5
NOx):
- in caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti siti in stabili plurifamiliari, qualora non siano presenti sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili alle caldaie a condensazione;
- in caso in cui l’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione a tetto sia incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento;
- quando il progettista attesta ed assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
- in caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti siti in stabili plurifamiliari, qualora non siano presenti sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili alle caldaie a condensazione;
- in caso in cui l’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione a tetto sia incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento;
- quando il progettista attesta ed assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
3. In caso si installino generatori ibridi compatti, composti almeno da un
GENERATORE A GAS A CONDENSAZIONE ECOLOGICO ( classe 5 NOx) e una POMPA DI
CALORE AD ALTO RENDIMENTO, dotati di una specifica certificazione di prodotto
da parte del costruttore.
A seguire, riportiamo il testo integrale
del DPR 412/93 art.5 c.9 e seguenti come modificato dal DLgs 102/2014 art. 14
c.8 e 9:
Comma 9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla legislazione vigente.
Comma 9 bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
Comma 9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla legislazione vigente.
Comma 9 bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
1. si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica
dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali
installati in data precedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete
o in canna fumaria collettiva ramificata;
2. l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con
norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello
nazionale, regionale o comunale;
3. il progettista attesta ed assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto;
4. si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già
esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non
dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei
o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
5. vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da
una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di
specifica certificazione di prodotto.
Comma 9 ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è
obbligatorio:
1. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a
camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4,
comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile
2009, n. 59;
2. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore
a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie
ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le
norme di prodotto vigenti;
3. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a
condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie
ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le
norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a
quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
4. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla
vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.
Comma 9 quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle
disposizioni ai commi di cui 9 – 9 bis e 9 ter.
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